Istituto Comprensivo Statale “Gabriele Camozzi”

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

24123  BERGAMO – Via Pinetti, 25 –( 035.235906(prioritario) 234682 Fax 035.216274

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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

INTEGRATIVO DI LAVORO

PERSONALE DOCENTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO :  2004 – 2005

 

 

 

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell’art. 7 del CCNL 2002/2005 (ex art. 9 del CCNL  del 26.5.99 ed art. 4 del CCNL 15/03/01), composte da:

 

 

 

PARTE  PUBBLICA

 

 

La  Dirigente Scolastica                          Dott.ssa Sonia CLARIS

 

 

 

 

PARTE  SINDACALE

 

 

¯        I rappresentanti  della R.S.U:

 

 

 

ins. Paolo Arizzi _____________________________________

 

ins. Mario Delfitto _________________________________

 

ins. Maria Luisa Minoia  __________________________________

 

 

¯      I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie del CCNL:

 

                                    

                                                          __________________________________________________

 

                                                          __________________________________________________

 

                                                          __________________________________________________

 

 

__________________________________________________

 

 

riunitesi in data 11 Gennaio 2005 nella sede dell’istituzione scolastica;

 

 

STIPULANO  IL  PRESENTE

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO

 

PARTE PRIMA – NORMATIVA

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1 -  Campo di applicazione, decorrenza e durata

1-        Il presente contratto si applica a tutto il personale docente  ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato

2 -       Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e permangono fino alla scadenza della vigenza contrattuale di livello nazionale; gli effetti sono in ogni caso prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto

4 -       Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.

5 –       Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

 

Art.2 - Interpretazione autentica

1 -       Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa

2 -       Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'  interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni

3 -       Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

 

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

 

CAPO I - Relazioni Sindacali

 

Art.3 – Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

In particolare

Collegio dei Docenti, tramite l'approvazione del POF, definisce le attività curricolari ed            extracurriculari che si effettuano nella nostra scuola per l’intero anno scolastico; il C.I. il POF, e il Regolamento di Istituto.

·         Spetta al C.I.  l’approvazione del programma annuale,delle verifiche e variazioni periodiche e del conto consuntivo.

·        L'organizzazione della scuola per assicurare la realizzazione del POF e l'espletamento dei servizi è una prerogativa del Dirigente Scolastico, che agisce tramite atti di organizzazione e delle delibere collegiali( Decreti, circolari, ordini di servizio), tenendo conto del Regolamento di Istituto; naturalmente, nella definizione dell'orario e dell'organizzazione del lavoro del personale, il Dirigente Scolastico  tiene conto dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme contrattuali e legislative.

·        Al DSGA compete la definizione del piano di lavoro del personale ATA, che viene adottato dal DS, in riferimento al POF.

 

Art.4 - Obiettivi e strumenti

1 -       Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con  l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio

2 -       Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle  parti

3 -       Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

Ø      Contrattazione integrativa

Ø      Informazione preventiva

Ø      Procedure di concertazione

Ø      Informazione successiva

Ø      Interpretazione autentica, come da art.2

4 -       In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte.

 

Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1 –       La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2 -       Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al  Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di  cui è titolare.

3 -       Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico  va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

4 -       Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

 

Art.6 – informazione preventiva e informazione successiva (ex art.6 CCNL/2003)

 

RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA

1 –       sono oggetto del presente contratto, sulla base di quanto indicato dall’art. 6 comma 2 del CCNL/2003:

Ø      modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;

Ø      criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

Ø      criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/90, così come modificata e

integrata dalla legge n. 83/2000;

Ø      attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ø      i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attuazione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001, al personale docente, educativo e ATA       

Ø      criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente,educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

La Dirigente Scolastica, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale.

Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto;

2-   possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto

      di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente

      decidono di   inserire nel presente contratto o nei contratti di valenza annuale.

3-  la contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di

      livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai   

      fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

 

Art.7 informazione preventiva e concertazione

1-     sono materia di informazione preventiva:

        proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

        criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

        utilizzazione dei servizi sociali

2-     Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti

        amministrativi., il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS

        firmatari in un apposito incontro l’informazione preventiva prima delle relative scadenze,

        fornendo anche l’eventuale documentazione e comunque entro i dieci giorni successivi

        lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative in tempi congrui.

3-    Ricevuta l’informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno     

        facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta;

        durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni

        unilaterali.

4-    La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso  

       prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un’intesa, essa ha valore

       vincolante per le parti.

5-    La contrattazione si svolge con cadenza annuale.

 

Art.8 - Informazione successiva

1 - Sono materie di informazione successiva le seguenti:

a)      Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b)      Criteri di individualizzazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

c)      Verifica dell’ attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse

2 – Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri,

      unitamente alla relativa documentazione.

3-   Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte

       le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal

       direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le

       altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

4 -   Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni

       sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e          

       di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dallo

       inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà sindacali.

6-  La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie,  nell’esercizio della tutela sindacale di ogni

lavoratore, hanno titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati, su esplicita delega scritta; in altresì diritto all’accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge 675/96.

 

 

 

 

 

 

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

 

Art.9 - Attività sindacale

1 -       La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in ognuno dei plessi  di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che  se ne assume così la responsabilità legale

2 -       La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un armadio  situato nella sala professori della sede centrale, anche se non si esclude per il futuro la possibilità di mettere a disposizione un apposito locale, qualora le condizioni della scuola, sotto il profilo logistico, trovino una migliore sistemazione, rispetto a quella attuale; in tal caso verranno concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale

3 -       Il Dirigente Scolastico trasmette, tramite affissione all’albo sindacale, alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

 

Art.10 - Assemblea in orario di lavoro

1 -       La richiesta di assemblea da parte di uno o più  soggetti sindacali ( RSU e sindacati rappresentativi ) va inoltrata alla Dirigente Scolastica con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, la Dirigente Scolastica informa gli altri soggetti sindacali  presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta  richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora

2 -       Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola

3 –       L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’ adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni

4 -       Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza

5 –       Qualora l’assemblea riguardi il solo personale ATA e non si dia luogo all’interruzione delle lezioni, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l’apertura e la chiusura della sede coinvolta, il funzionamento della mensa.

 

Art.11 – Referendum

1 –       Prime della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i  lavoratori dell’istituto

2 –       le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

3 –       l’esercizio dell’attività sindacale è prerogativa del singolo eletto nelle RSU o del singolo rappresentante sindacale, ma l’esercizio della suddetta attività non può coinvolgere il restante personale, se non attraverso l’indizione di assemblee sindacali, nei limiti previsti dal vigente contratto, o con incontri al di fuori dell’orario di servizio in ore coincidenti con il normale funzionamento del servizio

4 –       il comportamento dei rappresentanti sindacali deve comunque ispirarsi al principio della massima collaborazione, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti con gli utenti in modo da favorire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione

5 –       eventuali ragioni di dissenso, prima di essere esternate, devono essere sottoposte al dirigente scolastico allo scopo di verificarne l’effettiva sussistenza o l’eventuale possibilità di composizione interna e ciò all’unico scopo di salvaguardare il buon nome del servizio pubblico e tutelare la salvaguardia dei posti di lavoro

 

               

 

 

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE

 

Capo I – Organizzazione del lavoro

 

Art.12 – Assegnazione dei docenti ai plessi o succursali

1 –       L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura per tutto l’anno

2 –       I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti

3 –       Nel caso sussistano in una o più sedi  dei posti o cattedre non occupati da docenti già in organico nella scuola nell’anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità:

·        assegnazione di un’unica sede di servizio ai docenti utilizzati su due o più sedi

·        assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell'anno scolastico precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte

·        assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in organico con decorrenza 1 Settembre

·        assegnazione alle sedi  del personale con rapporto a tempo determinato

4 –       Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria

5 –       In tutte le fasi, valgono le precedenze ex legge 104/92

6 –       Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative, di servizio, di documentata incompatibilità (rapporto di parentela (figli) tra docente e allievo, vertenze in corso tra docente e famiglia dell’allievo, incompatibilità per il tipo di lavoro svolto dal coniuge ), la Dirigente Scolastica può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti.

 

Art.13 – Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF

1 –       Tenuto conto dei criteri didattici espressi dal Collegio docenti, ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo  che di quella  della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati

2 –       La Dirigente Scolastica assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto delle diverse professionalità  e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.

3 -       L’assegnazione di progetti particolari viene effettuata mediante l’impiego di:

docenti dell’IC disponibili e competenti;

esperti individuati sulla scorta di curricoli professionali

4  -      Le  ore di attività aggiuntive retribuite, perché svolte oltre l’orario obbligatorio, sono da destinarsi a :

-         progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa

-         supplenze

e sono retribuite a seguito dell’effettivo svolgimento.

 

Capo II – Orario di lavoro

 

Art.14 – Orario di insegnamento

1 –       L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni( o sei, per le elementari e la scuola media  che non effettuano la settimana  corta)

2 –       Gli impegni  pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti  nell’arco  della giornata

3 –       Tutta l’attività didattica deve essere svolta secondo il Piano dell’Offerta Formativa votato dal Collegio Docenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico.

 

 

 

 

Art.15 – Attività funzionali all’insegnamento e ricevimento individuale  genitori

 

1 –       La Dirigente Scolastica, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre l’effettuazione di attività non previste nel piano annuale; in occasione della prima convocazione del Collegio, verranno apportate le opportune modifiche

2 –       Ogni docente mette a disposizione un’ora settimanale per il ricevimento dei genitori (scuola media)

 

 

Art.16 – Orario giornaliero

1 -       Gli orari di lavoro di insegnamento e delle attività funzionali all’insegnamento sono definiti all’inizio dell’anno, nel rispetto delle norme contrattuali e in modo funzionale al POF

2 –       Non  possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento

3 -       Nel caso sia necessario impegnare i docenti in  attività di insegnamento sia di  mattino che di pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le otto ore giornaliere; va prevista almeno un’ora di intervallo nel caso che nell’orario non sia compresa la mensa

4 –       Il piano annuale delle attività è approvato collegialmente.

Docenti spezzonisti con orari divisi su più scuole concorderanno con i Dirigenti scolastici       interessati le presenze agli incontri previsti nelle diverse scuole, in modo proporzionale l’orario di insegnamento e tenendo conto delle esigenze della programmazione e della valutazione collegiale, dei rapporti scuola – famiglia.

 

Art.17 – Ore eccedenti

1 –       Il Collegio provvede alla definizione della modalità  per la sostituzione dei colleghi assenti,

mediante l’impiego anche di ore eccedenti (fino a 4 settimanali per docente).

2 –       La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all’inizio o alla fine dell’orario d’obbligo giornaliero, o negli intervalli di cui all’art. 15, comma 3.

3 –       Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

 

 

 

 

 

TITOLO IV

MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI,                           NONCHE’ DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL’ACCORDO                         SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE N° 146/ 1990

 

Capo I –          Diritto di sciopero

Art.18 –           Modalità attuative del diritto di sciopero

Si applicano le condizioni di cui alla legge 146 /90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI  LUOGHI DI LAVORO.

 

Art. 19 -          La sicurezza nei luoghi di lavoro.

Principi generali.

Prevenzione, informazione, formazione e controlli periodici sono i principi di carattere generale a cui si informa la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli aspetti specifici inerenti la sicurezza sono trattati nell’allegato apposito al Regolamento dell’IC e nelle Circolari informative redatte sul tema.

 

Art. 20 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Viene eletto in specifiche elezioni indette dalle OO.SS.

Ha il compito di segnalare pericoli e/o situazioni a rischio che riguardano la salute dei                  lavoratori.

Collaborano con il RSPP dell’Istituto per le attività di previsione, informazione e                  formazione dei lavoratori.

 

Art.  21     -  Compiti del Dirigente Scolastico datore di lavoro in materia di sicurezza.

La D.S. ha il compito di provvedere all’informazione e alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione.

Designa il RSPP e con il RLS e i docenti addetti predispone piani di evacuazione e misure di sicurezza da mettere in atto nei casi di emergenza.

In collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali, redige periodicamente una relazione tecnica sullo stato degli edifici scolastici in materia di sicurezza.

Richiede e sollecita i necessari interventi di adeguamento e le certificazioni previste dal D.L.vo 626/94.

 

Art.22       -  Formazione

Ogni anno sono messe in atto specifiche attività di formazione in servizio che prevedono:

                 - indicazioni generali sulla prevenzione dei rischi e per la tutela della salute ;

                 - predisposizione dei piani di evacuazione

                 - antincendio

                 - primo soccorso

  con la partecipazione obbligatoria del personale in servizio.

              

 

PARTE SECONDA – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

 

Capo I – Norme generali

Art. 23 – Accordo annuale

1 -       All'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il mese di Settembre viene stipulato un apposito contratto annuale per determinare i criteri e le modalità per l'assegnazione del salario accessorio, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore.

2 -       Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica dell'accordo annuale.

 

Art.24 - Risorse

1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

·        gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MPI

·        eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti

·        altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro

 

 

Art.25 – Suddivisione delle risorse

1 –       La suddivisione delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali e i diversi ordini e gradi avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o extracurricolari,  stabilite dal POF.

 

Art. 26 – Funzioni istituzionali

1 –       Le funzioni di fiduciario di  sede ( plesso), quelle previste dal D.Lgs 624/94  ed eventuali altre funzioni previste da norme di legge sono retribuite con il Fondo di Istituto, in modo forfettario o sulla base dell’impegno orario richiesto.

2 -       La misura della retribuzione degli incarichi di tipo gestionale ed amministrativo attribuiti dalla Dirigente Scolastica, è determinata in sede di contratto annuale di cui all’art.24 del presente contratto.

 

Art.27 – Conferimento degli incarichi

1 –       La Dirigente Scolastica conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

 

Capo II- Personale Docente

 

Art.28 – Individuazione

1 –       La Dirigente Scolastica individua i docenti per lo svolgimento  delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.

 

Capo III- Personale ATA

 

Art.29 – Quantificazione delle attività aggiuntive

1 –       Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo.

 

Art.30 – Recuperi compensativi

1 –       I recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive non possono superare il 50% del totale su base annua, salva diversa richiesta degli interessati

 

Art.31 – Individuazione

1 –       Dirigente Scolastico individua il personale da utilizzare nelle attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri:

·        disponibilità espressa dagli interessati

·        professionalità in rapporto alle attività da svolgere, nel caso sia richiesta una specifica professionalità

·        graduatoria interna

 

 

PARTE  TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art.32 - Norme relative al corrente anno scolastico

1 -       Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, rimane in vigore per il corrente anno scolastico.

Il presente contratto ha vigenza fino alla disdetta, secondo le modalità previste dal contratto stesso.

 

 

 

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