Istituto Comprensivo Statale
“Gabriele Camozzi”
Scuola dell’Infanzia –
Primaria – Secondaria di primo grado 24123 BERGAMO – Via Pinetti, 25 –( 035. 235906 (prioritario) - 234682 Fax 035.216274 Cod. Fisc. N. 95118630169 - Sito web: www.istitutocamozzibg.it |
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Bergamo 29. 09 .‘06
Prot. N°5339 Circ. int / 15
A TUTTI I DOCENTI
DELL’I.C.
“ G. CAMOZZI”
LORO SEDI
Oggetto: PERMESSI BREVI - RITARDI – RECUPERI
Si rende necessario, in seguito a segnalazioni di problematiche in merito all’oggetto , precisare quanto segue:
Nel riportare integralmente le indicazioni già fornite nella circolare d’inizio anno,
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In merito
all’oggetto si comunica quanto segue:
1) premesso che per una buona funzionalità
del servizio scolastico sarebbero da evitare variazioni occasionali nell’organizzazione oraria
prospettata ad inizio anno scolastico
considerato che è pur sempre plausibile che, per particolari esigenze di
servizio, personali o familiari, si
rende necessario chiedere un permesso o uno scambio orario si ritiene, per una
corretta organizzazione del servizio scolastico, in accordo con quanto previsto
dal c.c.n.l., di poter dare le seguenti
indicazioni:
-
per quanto riguarda uno scambio orario fra colleghi che non comporta la
fruizione di un ulteriore giorno libero, oltre quello già prospettato in
orario, tale scambio è possibile previo accordo fra i colleghi e comunicazione alla capogruppo; compatibilmente con
le esigenze di servizio, al dipendente a tempo determinato e indeterminato
possono essere concessi,
per particolari esigenze
personali, ed a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero.
Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.
Eventuali impreviste
protrazioni della durata
del permesso concesso vanno
calcolate nel monte ore complessivo.
I
permessi complessivamente concessi
in un anno non possono eccedere
il limite rappresentato dall'orario di
insegnamento settimanale.
Entro i
successivi 2 mesi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore
non lavorate in una o più
soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando priorità, per il
personale docente, alle supplenze.
Nei casi in
cui, per eccezionali
motivi, non sia possibile il recupero per
cause dipendenti dal
lavoratore, l'Amministrazione
provvede a trattenere una somma pari
alla retribuzione spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente la concessione del
permesso è subordinata alla possibilità della sostituzione con il personale in
servizio.
Anche i cambi
d'orario si concedono
dietro comprovata e documentata
necessità, devono essere
richiesti in tempo utile e non semplicemente comunicati,
ma devono essere accordati tramite nulla osta rilasciato dal Capo
d'Istituto.
2) qualora, lo
scambio orario comporti la fruizione di un ulteriore giorno libero oltre quello
già previsto, potendosi lo stesso configurare come fruizione di un giorno di
permesso o di ferie così come previsto
dall’art. 13, comma 9 o art. 15, comma 2 del c.c.n.l. 02/05, è necessario chiedere un colloquio con
il dirigente scolastico prima della
presentazione della domanda.
Si ricorda anche l'obbligo della
puntualità anche relativamente al servizio di non insegnamento.
Il Docente Collaboratore ha il dovere, in assenza del Preside, di richiamare
i colleghi alla più stretta
osservanza degli orari.
I Docenti supplenti
temporanei sono tenuti a presenziare a tutte le ore di servizio di non insegnamento nei
periodi in cui sono in servizio ed a
firmare l'apposito registro al posto
dell'insegnante supplito.
Occorre precisare quanto segue:
1) La richiesta di permesso deve essere
effettuata al dirigente , al quale andranno date eventuali motivazioni, ma è
necessario, per garantire una buona funzionalità del servizio, informare, senza
motivazione, anche le capogruppo di tale richiesta. Chiedo gentilmente a tutti
i docenti di collaborare in tal senso.
2) Le ore di permesso vanno restituite alla
scuola secondo le necessità che si presenteranno, saranno le capogruppo a
indicare come e quando recuperare tale ore, non è compito dei docenti
richiedenti dare indicazioni sui tempi dei recuperi
3) Per quanto riguarda la malattia si ricorda
che i docenti sono tenuti ad informare dell’assenza, nei tempi prestabiliti,
sia la segreteria che la scuola di appartenenza.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Imerio Chiappa