Istituto Comprensivo Statale “Gabriele Camozzi”

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di  primo grado

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Bergamo 29. 09 .‘06

Prot. N°5339 Circ. int / 15                                                                   

                                                                                                                    A TUTTI I DOCENTI

                                                                                                                     DELL’I.C.

                                                                                               “ G. CAMOZZI”

                                                                                    

                               LORO SEDI

Oggetto: PERMESSI BREVI - RITARDI – RECUPERI

 

 

Si rende necessario, in seguito a segnalazioni di problematiche  in merito all’oggetto , precisare quanto segue:

Nel riportare integralmente le indicazioni già fornite nella circolare d’inizio anno,

 

Pag. 9 p.to 18

In merito all’oggetto si comunica quanto segue:

 1) premesso che per una buona funzionalità del servizio scolastico sarebbero da evitare variazioni   occasionali nell’organizzazione oraria prospettata ad inizio anno scolastico  considerato che è pur sempre plausibile che, per particolari esigenze di servizio, personali o   familiari, si rende necessario chiedere un permesso o uno scambio orario si ritiene, per una corretta organizzazione del servizio scolastico, in accordo con quanto previsto dal  c.c.n.l., di poter dare le seguenti indicazioni:

  -  per quanto riguarda uno scambio orario fra colleghi che non comporta la fruizione di un ulteriore giorno libero, oltre quello già prospettato in orario, tale scambio è possibile previo accordo fra  i colleghi e comunicazione alla capogruppo; compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente a tempo determinato e indeterminato possono essere  concessi,  per  particolari esigenze personali,  ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà  dell'orario giornaliero.

Per il  personale docente  i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie. 

Eventuali   impreviste  protrazioni  della  durata   del  permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.  

I  permessi  complessivamente  concessi  in  un  anno  non possono eccedere il limite rappresentato dall'orario di  insegnamento settimanale.

Entro i  successivi 2 mesi a quello della fruizione  del permesso,  il dipendente è tenuto  a recuperare  le ore  non lavorate in una  o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando priorità,  per il personale docente, alle supplenze.

Nei casi  in  cui,  per eccezionali motivi,  non  sia  possibile il recupero  per  cause  dipendenti  dal  lavoratore,  l'Amministrazione provvede a trattenere una  somma pari alla retribuzione  spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

 

Per il personale docente la concessione del permesso è subordinata alla possibilità della sostituzione con il personale in servizio.

Anche  i   cambi  d'orario  si concedono dietro  comprovata e documentata necessità,  devono essere richiesti  in tempo utile e non semplicemente  comunicati,  ma devono essere accordati  tramite nulla osta rilasciato dal Capo d'Istituto.

2) qualora, lo scambio orario comporti la fruizione di un ulteriore giorno libero oltre quello già previsto, potendosi lo stesso configurare come fruizione di un giorno di permesso o di ferie così come previsto  dall’art. 13, comma 9 o art. 15, comma 2 del c.c.n.l. 02/05, è necessario chiedere un colloquio con il  dirigente scolastico prima della presentazione della domanda.

 

Si  ricorda anche l'obbligo della puntualità  anche  relativamente al servizio di  non insegnamento.

Il Docente  Collaboratore  ha  il  dovere, in assenza  del Preside,  di  richiamare  i colleghi  alla più stretta osservanza degli orari.

I Docenti supplenti temporanei sono  tenuti a  presenziare a tutte le  ore di servizio di  non insegnamento  nei periodi in  cui sono in servizio ed a firmare l'apposito  registro al posto dell'insegnante supplito.

 

 

Occorre precisare quanto segue:

 

 

1)      La richiesta di permesso deve essere effettuata al dirigente , al quale andranno date eventuali motivazioni, ma è necessario, per garantire una buona funzionalità del servizio, informare, senza motivazione, anche le capogruppo di tale richiesta. Chiedo gentilmente a tutti i docenti di collaborare in tal senso.

2)      Le ore di permesso vanno restituite alla scuola secondo le necessità che si presenteranno, saranno le capogruppo a indicare come e quando recuperare tale ore, non è compito dei docenti richiedenti dare indicazioni sui tempi dei recuperi

3)      Per quanto riguarda la malattia si ricorda che i docenti sono tenuti ad informare dell’assenza, nei tempi prestabiliti, sia la segreteria che la scuola di appartenenza.

     Distinti saluti.

 

                                                                                  Il  Dirigente Scolastico

                                                                                   Prof. Imerio Chiappa