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Istituto Comprensivo Statale “Gabriele Camozzi”Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 24123 BERGAMO – Via Pinetti, 25 –( 035. 235906 (prioritario) - 234682 Fax 035.216274 Cod. Fisc. N. 95118630169 - Sito web: www.istitutocamozzibg..it e-mail: dirigente@istitutocamozzibg.it - dsga@istitutocamozzibg.it - docenti@istitutocamozzibg.it
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI LAVORO
PERSONALE A.T.A.
ANNO : 2004– 2005
PARTE PUBBLICA |
La Dirigente Scolastica Dott.ssa Sonia CLARIS
PARTE SINDACALE |
¯ I rappresentanti della R.S.U:
ins. Paolo Arizzi _____________________________________
ins. Mario Delfitto _________________________________
ins. Maria Luisa Minoia __________________________________
¯ I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie del CCNL:
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riunitesi in data 11 Gennaio 2005 nella sede dell’istituzione scolastica;
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
AREA DEL PERSONALE ATA
Art. 1
Le materie oggetto di contrattazione
Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa relative all'area del personale ATA sono le seguenti:
1 - modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto;
2 - criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione dei lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani.
Art. 2
Modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario
Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto
A) PIANO DELLE ATTIVITA'
1 - Il piano delle attività del personale ATA é predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a norma dell'art. 52 comma 10.1 del CCNI 31.8.99.
2 - Per predisporre il piano delle attività il Direttore S.G.A. svolge apposite riunioni di servizio con il personale interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l'articolazione degli orari, della ripartizione dei carichi di lavoro e il numero e le disponibilità del personale da assegnare alle sedi della scuola. Detti incontri sono considerati a tutti gli effetti servizio anche quando si protraggono oltre il normale orario di lavoro.
3 - Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti.
4 - Il Direttore S.G.A. individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel presente CCDIL e dispone l'organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali protocollate, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico.
5 - All'albo della scuola viene esposto un prospetto generale analitico con l'indicazione di mansioni, turni ed orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto viene consegnato alle rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto.
B) RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI
1 - La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra tutto il personale risultante nell’organico dell’istituto.
2 - Al personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni non vengono assegnati i lavori risultanti nel verbale del Collegio medico; gli stessi lavori vengono ripartiti in modo equo fra tutto il personale della stessa sede o plesso dietro compenso a carico del fondo di istituto.
3 - Nell'assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della disponibilità e delle attitudini del personale.
C) ORARIO DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO
Per orario di servizio si intende il tempo in cui nell'Istituzione Scolastica si svolgono le attività didattiche, amministrative e di pulizia.
Le sedi scolastiche osserveranno di norma il seguente orario di servizio:
Durante il periodo dell'attività scolastica dalle 7.00 alle 19.00 . Nei rimanenti periodi (Festività Natalizie, Pasquali , Estate) dalle 7,00 alle 14.00.
Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo in cui gli Uffici ricevono l’utenza interna ed esterna.
Apertura uffici dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
D) RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO
1 - La presenza di tutto il personale viene rilevata con registro delle firme, registrando l'orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa.
2 - Gli atti dell'orario di presenza sono conservati dal Direttore S.G.A..
E) ORARIO DI LAVORO ORDINARIO
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio delle scuole per 6 giorni per un totale di 36 ore che possono essere articolate tenendo conto delle seguenti precisazioni:
- L'orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9, comprese le prestazioni aggiuntive;
- Per attività svolte al di fuori della sede di servizio il tempo necessario per lo spostamento e il rientro in sede è considerato servizio a tutti gli effetti;
- Dopo le 6 ore continuative il personale ha diritto ad usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, che diventa obbligatoria qualora l'orario continuativo supera le 7 ore e 12 minuti;
- Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell’orario d’obbligo devono essere, di norma, programmate per almeno 3 ore consecutive.
F) MODALITA' ORGANIZZATIVE
Per garantire il miglioramento dell’efficienza e la produttività dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze del personale, è possibile articolare il monte ore settimanale sulla base dei seguenti parametri:
- in maniera flessibile;
- secondo il principio della turnazione.
H) ORARIO FLESSIBILE
- Consiste nella possibilità, per ciascun lavoratore, di anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita rispetto al normale orario di lavoro fino ad massimo giornaliero di 15 minuti o di distribuire l’orario anche in 5 giorni lavorativi;
i debiti orari saranno recuperati con le seguenti modalità:
· nella stessa giornata anticipando o prolungando l'orario;
· con modalità da concordare con il DSGA.
I) TURNAZIONE
Si intende per turnazione ogni scorrimento dell’orario di lavoro individuale di 6 ore giornaliere continuative dell’orario normale.
La turnazione viene disposta per corrispondere ad esigenze che non possono essere soddisfatte con l’orario normale, con l’orario articolato su 5 giorni o con l’orario flessibile.
La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione di servizio.
Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei dipendenti motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri dipendenti.
Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione; in assenza di disponibilità sufficienti a coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per rotazione tra tutto il personale della medesima area;
Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, é possibile lo scambio consensuale, giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione al Direttore S.G.A. .
L) ORARIO INDIVIDUALE SU 5 GIORNI
1 - E’ possibile articolare il monte ore settimanale distribuendolo su 5 giorni lavorativi, sempre che detta articolazione non dia luogo a chiusura degli uffici in giorni feriali;
2 - In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con orario di servizio da svolgere in 5 giorni mantiene comunque l’orario prefissato; allo stesso modo non deve essere recuperato il giorno libero non fruito per qualsiasi causa o perché ricadenti con una festività infrasettimanale.
3 - In caso di congedo ordinario le ore destinate al recupero risulteranno a debito del dipendente e dovrà essere recuperato secondo le modalità previste dal CCNL vigenti.
M) LAVORO STRAORDINARIO
Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero.
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali ( es. riunioni straordinarie degli OO.CC. – chiusure amministrative di fine anno);
Il Direttore S.G.A. autorizza preventivamente, per scritto, l'effettuazione dello straordinario per tutto il personale ATA, mentre per il Direttore S.G.A. l'autorizzazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
L’autorizzazione preventiva può essere rilasciata per un determinato periodo di tempo e/o per un numero di ore definito;
Il lavoro straordinario svolto, viene normalmente retribuito utilizzando il fondo di istituto. Solo su richiesta del personale interessato, lo straordinario può essere recuperato, come previsto dalle vigenti norme contrattuali; in tal caso il recupero mediante riposo compensativo, autorizzato dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Direttore S.G.A. va effettuato entro e non oltre il 31/8 dell’a.s. di riferimento, con modalità da concordare con il DSGA. In caso di diniego, la comunicazione deve indicare le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.
N) RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI
La riduzione a 35 ore settimanali, si applica a tutto il personale in servizio nell’Istituto Comprensivo ai sensi dell’art. 54 CCNL 2002/2005 (ex art. 52 del CCNI 31.8.99) Si applica fino al termine dell’attività didattica( 30/6) , nei mesi di luglio e agosto il servizio riprende con orario completo. La riduzione a 35 ore non si applica su assenze ( ferie escluse) superiori a 2 giorni nella settimana.
O) DISPOSIZIONI COMUNI
Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non possono essere modificati se non per esigenze inderogabili e dopo un nuovo accordo con le rappresentanze sindacali.
In caso di assenza per qualsiasi causa, il personale con orario di servizio su 5 giorni mantiene comunque l’orario prefissato.
Allo stesso modo non è da recuperare il giorno libero non fruito per qualsiasi causa o perché coincidente con una festività infrasettimanale; analogo comportamento viene tenuto per quanto riguarda i recuperi e le giornate di chiusura prefestiva.
P) CHIUSURE PREFESTIVE
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi Collegiali, é possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
Tale chiusura é disposta dal Dirigente scolastico quando lo richieda più del 50% del personale A.T.A. in organico per giornate comprese fra l'inizio dell'anno scolastico e il 30 giugno, e dal 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto.
Qualora non venga raggiunto il quorum il personale favorevole alla chiusura prefestiva potrà usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, del giorno anzidetto con recupero delle ore. In caso di richiesta di ferie per tali giorni deve essere data la precedenza al personale che si è espresso favorevolmente alla chiusura rispetto a chi si è dichiarato contrario alla proposta.
Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato al C.S.A.
L'istituzione scolastica deve promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate; la programmazione avverrà con modalità concordate tra il singolo lavoratore e il DSGA.
E’ possibile recuperare, previa autorizzazione, il monte ore determinato dalle chiusure prefestive attraverso:
- prolungamento dell’orario di lavoro, per un massimo di 3 ore giornaliere, per riunioni o attività scolastiche straordinarie;
- sostituzione di colleghi assenti dal servizio;
- riunioni di Organi collegiali;
Il personale che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate (permessi brevi – chiusure prefestive) concorda con il DSGA una delle seguenti forme di compensazione:
- giorni di ferie o festività soppresse,
- ore di lavoro straordinario non retribuite
Q) PERMESSI ORARI E RECUPERI
I permessi possono essere concessi a tutto il personale, compreso quello con contratto a tempo determinato.
Complessivamente non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico.
I permessi sono autorizzati dal Dirigente scolastico dopo il parere del Direttore S.G.A.:
· La domanda, salvo casi eccezionali, deve essere presentata almeno 2 giorni prima.
L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio.
Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo.
Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi da concordare con il Direttore S.G.A.
I permessi non recuperati daranno luogo ad una trattenuta di importo corrispondente sullo stipendio.
R) RITARDI
S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio non superiore a 30 minuti.
Il ritardo deve, comunque, essere giustificato e recuperato, previo accordo con il Direttore S.G.A. e comunque entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.
S) INFORMAZIONE
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni lavoratore/lavoratrice, risultante dagli orari ordinari, dalla flessibilità, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore di straordinario, viene fornito a ciascun interessato entro 10 giorni dal termine di ogni trimestre;
T) FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE
Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico dopo il parere del DSGA.
Ciascun dipendente ha diritto a fruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo estivo (luglio/agosto) .
Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue:
- periodo di attività didattica, da valutare con il Dirigente e il DSGA; ; per gli assistenti Amministrativi fino ad un massimo di 6 giorni senza oneri agg.vi per l’Istituto ,ulteriori deroghe saranno valutate caso per caso .
- periodi di 1 o 2 gg. all’interno del periodo di attività didattica previo accordo, senza oneri aggiuntivi per l’ Istituto compatibilmente con le esigenze di servizio.
- periodi di vacanze natalizie e pasquali, con anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, risposta entro tre giorni.
- vacanze estive, entro il 31 marzo di ciascun anno,consegna domande per ferie estive risposta entro 30 aprile.
- Il piano delle ferie e festività soppresse viene predisposto dal DSGA; tenendo in considerazione quanto segue:
· presenza nell’istituto di personale di qualifiche diverse
· richiesta di uno stesso periodo da parte del personale di qualifiche diverse
In caso di richiesta dello stesso periodo da parte di tutto il personale della stessa qualifica si dovrànno modificare, concordemente, le richieste.
In caso di indisponibilità del personale, si adotterà il criterio della turnazione annuale sul periodo, garantendo i seguenti contingenti di personale:
PERIODO |
Ass. Amministrat. |
Coll. Scolastici |
VACANZE ESTIVE |
n. 2 |
n. 6 |
ALTRI PERIODI |
n. 2 |
n. 6 |
Dal 29 agosto al 31 agosto |
n. 2 |
n.26 |
· A SECONDO DELLE PRESENZE I COLLABORATORI SCOLASTICI POSSONO ESSERE DISTRIBUITI SUI PLESSI, PER ESIGENZE DEL MOMENTO (tinteggiature, opere edilizie, ristrutturazioni.)
· In caso di diniego, la comunicazione deve indicare le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.
L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio.
Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, come per le ferie, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo.
La festività del Santo Patrono è il giorno 26 Agosto .
Art. 3
Assegnazione alle sezioni staccate, succursali, scuole coordinate e corsi serali
a. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sentito il Direttore dei S.G.A., determina il numero di posti da assegnare alle diverse sedi per i singoli profili del personale, secondo i seguenti criteri:
- applicazione delle tabelle previste per la formazione degli organici;
- valutazione dell'incidenza del tempo scuola erogato;
- presenza di particolari caratteristiche dell'edificio scolastico;
- presenza di particolari esigenze di supporto tecnico-operativo allo svolgimento delle attività didattiche previste nel POF.
b. Ai posti e alle sedi sopra determinati viene assegnato il personale che è già in servizio sulla succursale, sede associata, sezione staccata o plesso e che non produce domanda di nuova assegnazione entro il 31/8; sui posti residui viene assegnato il personale che ne faccia richiesta.
c. In presenza di un numero di aspiranti maggiore rispetto alle disponibilità, l'assegnazione della sede viene disposta nei confronti dei personale:
- disponibile a svolgere funzioni aggiuntive;
- avente maggior punteggio nella graduatoria d'istituto.
d. In assenza di aspiranti, l'assegnazione alla sede viene disposta, nell'ordine seguente:
- nei confronti del personale avente minor punteggio;
- applicando il criterio della rotazione annuale;
- tenendo conto dell'eventuale vicinanza della sede alla residenza dei singoli lavoratori.
e. Per situazioni particolari legate a specifici bisogni ed esigenze dell'attività della sezione, o in presenza di personale con esonero o dispensa parziale o totale da alcune attività, l'assegnazione può essere disposta in deroga all'anzianità e alla continuità sulla sede, motivata da parte dei Dirigente Scolastico.
E’ possibile lo spostamento da un plesso all’altro, con comunicazione scritta e motivata, per comprovate esigenze di servizio.
f. Nella fase iniziale dell'anno scolastico e nei giorni di sospensione dell’attività didattica, in presenza di rilevanti carenze di organico, il Dirigente Scolastico può utilizzare, temporaneamente, il personale in servizio nei vari plessi.
g. Sono fatti salvi i diritti previsti dalle leggi vigenti ( L.104/92 e L. 53/00 ) per il lavoratori appartenenti a categorie protette.
Ø professionalità individuali;
Ø motivate esigenze
A) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: - Unità di personale n. 7 ,1 unità part- time compenso dei tre part- time, 1 unità in utilizzo.
Copertura dell’attività didattica/amministrativa con criteri di flessibilità, turnazioni e, ove possibile, concordati con il personale:
* Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00
* Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
B) COLLABORATORI SCOLASTICI: Unità di personale n. 26
Copertura dell’attività didattica con i seguenti turni:
MATERNA MONTEROSSO
* turno dalle ore 7.00 alle ore 18.30
MATERNA ANGELINI
* turno dalle ore 7.30 alle ore 16.30
ELEMENTARI PAPA GIOVANNI
* turno dalle ore 7.00 alle ore 19.00
ELEMENTARI PAPA ROSMINI
* turno dalle ore 7.00 alle ore 18.30
ELEMENTARE ROSA
* turno dalle ore 7.00 alle ore 19.00 LUNEDI’
* turno dalle ore 7.00 alle ore 18.00 MERCOLEDI’-VENERDI’
* turno dalle ore 7.00 alle ore 14.30 MARTEDI’-GIOVEDI’
* turno dalle ore 7.30 alle ore 13.30 SABATO
MEDIA
* turno dalle ore 7.30 alle ore 18.00 DA LUNEDI’ A VENERDI’
* turno dalle ore 8,00 alle ore 14.30 SABATO
I turni sono coperti con criteri di flessibilità, turnazioni e, ove possibile, concordati con il personale.
* Gli orari sono articolati sulle 35 ore.
Art. 5
Prestazioni aggiuntive
Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA nell’ambito dell’orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale tra quelle previste dal profilo.
Tali attività consistono in:
* elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi scolastici;
* attività didattiche (es. esami – progetti – corsi di recupero – stages – assistenza alunni – collaborazione con i docenti - ecc.) che coinvolgono unità di personale ATA;
* attività non comprese nel profilo della qualifica interessata (es. impegno in altri compiti – impegno in sede di scrutini – centro stampa – gestione programmi software ecc.).
Si attiverà monitoraggio intermedio e finale per verificare l’efficienza e l’efficacia del servizio in una logica di autovalutazione di istituto.
1. PIANO DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE
a. Il piano delle attività aggiuntive del fondo d’Istituto destinate al personale ATA é preparato dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del Direttore dei S.G.A.;
b. Tali attività sono assegnate, con precedenza a coloro che non siano già destinatari di funzioni aggiuntive retribuite con fondi specifici diversi dal Fondo di Istituto;
c. Nel caso in cui nel settore siano presenti più di una unità di personale, l'attività viene assegnata prioritariamente al personale disponibile con una ripartizione equa fra gli interessati;
d. Il Dirigente scolastico assegna le attività con una lettera di incarico protocollata, in cui, in maniera analitica, vengono indicate le attività da svolgere, il periodo di effettuazione e la retribuzione;
e. Copia viene consegnata alle rappresentanze sindacali;
Hanno lo scopo di valorizzare la professionalità e l’impegno aggiuntivo degli operatori attraverso l’assunzione di nuovi compiti e mansioni o di ulteriori responsabilità.
Il Dirigente scolastico rende note, all’inizio dell’anno scolastico,gli incarichi individuati per ogni profilo professionale ed il relativo termine di scadenza per la presentazione delle istanze.
La proposta degli incarichi da attivare presso la Scuola, coerente con gli obiettivi previsti nel POF, viene formulata dal Dirigente sentito il D.S.G.A.
Gli incarichi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
1- disponibilità personale
2- dimostrata professionalità anche in relazione ai corsi di formazione e analoghe esperienze precedenti in relazione alla natura dell’incarico.
3- Garanzia di continuità nell’anno scolastico
4- A parità di criteri la priorità è l’incarico al personale con contratto a tempo indeterminato rispetto al personale con contratto a tempo determinato.
Nell’incarico che viene assegnato dal D.S. devono essere indicati gli obiettivi che l’istituto si prefigge di raggiungere.
Non è possibile cumulare più incarichi specifici.
Le attività svolte danno titolo a compensi accessori annui, da liquidare entro il 30 Agosto e (stante disponibilità finanziaria) come da importi stabiliti nel CCNL.
DISPOSIZIONI FINALI
Norme finali
1. CONCILIAZIONE
In caso di controversie su una delle materie oggetto d'intesa si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'art. 16 del CCNL 4.8.95.
2. PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Le OO.SS. e la RSU, su delega del singolo dipendente , da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda; il rilascio di copia degli atti avviene entro 10 giorni dalla richiesta, senza alcun onere.
Gli istituti di patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa.
3. DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
A cura del Dirigente scolastico, copia del presente contratto viene consegnato, mediante affissione all’albo dei plessi;a tutto il personale , compreso i neoassunti, gli assunti come supplenti annuali e/o a tempo determinato; nel caso di proroga della sua validità agli anni successivi, la consegna del contratto avverrà all'inizio di ciascun anno scolastico limitatamente al personale neoassunto o assunto con contratto annuale o con contratto a tempo determinato.
5. RILASCIO ATTI PERSONALI
Il rilascio di copia degli atti personali avviene senza oneri e, di norma, entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell'interessato.
6. COLLEGAMENTO AD ACCORDI PRECEDENTI
Il presente CCDIL annulla automaticamente eventuali precedenti accordi stipulati all'interno della medesima istituzione scolastica, a meno che essi non vengano formalmente recepiti mediante esplicita menzione nello specifico argomento.
7. DURATA E VALIDITA DEL CCDIL
Il presente CCDIL, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula di Contratti Collettivi Nazionali, ha la durata di un anno scolastico ( settembre - agosto ) e si intende tacitamente rinnovato, per le materie in esso disciplinate, di anno in anno, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra parte almeno tre mesi prima della relativa scadenza o, comunque, non oltre il mese di settembre successivo al termine di scadenza.
In ogni caso, al fine di evitare periodi di vacanza contrattuale, il presente CCDIL rimane in vigore nelle sue varie parti, sia di natura economica che normativa, fino alla stipula del nuovo CCDIL; per i periodi del nuovo anno scolastico ( dal 1 settembre in poi ) compresi nella competenza del nuovo CCDIL in via di stipula, sono comunque fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti dall'applicazione del nuovo CCDIL, salvo diversa, esplicita, disposizione contenuta nel CCDIL stesso.